Art. 109 Codice Penale Militare Pace - Agevolazione colposa.

Quando l’esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.




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