Art. 111 Codice Penale Militare Pace - Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni. La condanna importa la rimozione.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto