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Art. 112 Codice Penale Militare Pace - Violazione del dovere del comandante di essere l’ultimo ad abbandonare la nave, l’aeromobile o il posto, in caso di pericolo.

Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell’aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l’ultimo ad abbandonare la nave, l’aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno. Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l’aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante la fucilazione nel petto(1). La condanna importa la rimozione. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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