Art. 113 Codice Penale Militare Pace - Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l’assistenza o la protezione, che era in grado di dare. La condanna importa la rimozione.




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