Art. 114 Codice Penale Militare Pace - Usurpazione di comando.

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni. Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l’ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l’esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1). (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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