Art. 116 Codice Penale Militare Pace - Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.




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