Art. 118 Codice Penale Militare Pace - Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: 1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive; 2) a bordo di una nave o di un aeromobile; 3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo. In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.




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