Art. 12 Codice Penale Militare Pace - Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.

Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l’assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell’ordine d’imbarco.




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