Art. 121 Codice Penale Militare Pace - Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.

Il comandante della scorta di un convoglio, che l’abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.




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