Art. 122 Codice Penale Militare Pace - Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.

Il militare, che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni. La Corte costituzionale, con sentenza 15-24 giugno 1992, n. 299 (Gazz. Uff. 1 luglio 1992, n. 28 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 122 c.p.m.p.




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