Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti su indicati.