Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare. Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell’art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.