Art. 147 Codice Penale Militare Pace - Nozione del reato; sanzione penale.

Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.




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