Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni: 1) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi; 2) il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 luglio 1993, n. 343 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, L. 15 dicembre 1972, n. 772, in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero della prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1, legge n. 772 del 1972, o senza avere addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva.