Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, si reca all’estero, la pena è aumentata. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo. Nel caso preveduto dal comma precedente, l’aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.