Art. 153 Codice Penale Militare Pace - Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire.

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell’articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall’articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace