Art. 154 Codice Penale Militare Pace - Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell’assenza.

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza: 1) se la durata dell’assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà; 2) se la durata dell’assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.




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