Art. 155 Codice Penale Militare Pace - Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.

Nei casi preveduti dal n. 5 dell’articolo 149 e dalla articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.




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