Art. 16 Codice Penale Militare Pace - Nullità dell’arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.

La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.




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