Art. 161 Codice Penale Militare Pace - Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell’articolo 158.




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