Nel caso di concorso di persone, in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro. Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà. L’aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.