Art. 165 Codice Penale Militare Pace - Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall’amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.




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