Art. 169 Codice Penale Militare Pace - Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all’amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell’aeromobile, o se l’una o l’altro non sia più atto al servizio cui era destinato.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace