Art. 17 Codice Penale Militare Pace - Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.

La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.




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