Art. 174 Codice Penale Militare Pace - Rivolta.

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: 1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; 2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all’ordine di deporle, intimato da un loro superiore; 3) abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell’ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.




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