Art. 176 Codice Penale Militare Pace - Provocazione del superiore.

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l’inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.




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