Art. 178 Codice Penale Militare Pace - Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace