Art. 18 Codice Penale Militare Pace - Reati commessi in territorio estero.

Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a’ termini dell’articolo 260.




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