Art. 181 Codice Penale Militare Pace - Nei Casi di non punibilità.

Dei militari indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili: 1) coloro che recedono dall’accordo prima che sia commesso il reato per cui l’accordo è intervenuto, e anteriormente all’arresto ovvero al procedimento; 2) coloro che impediscono comunque che sia compiuta l’esecuzione del reato per cui l’accordo è intervenuto.




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