Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 7, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.