Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore è un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non è un ufficiale (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 7, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.