Art. 193 Codice Penale Militare Pace - Funzioni esercitate dal superiore.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore. Articolo abrogato dall'art. 7, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.




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