Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 7, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.