Art. 197 Codice Penale Militare Pace - Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria è commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea è diminuita da un terzo alla metà. Articolo abrogato dall'art. 7, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.




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