Art. 2 Codice Penale Militare Pace - Denominazioni di “militari” e di “forze armate dello Stato”.

Il presente codice comprende: 1) sotto la denominazione di “militari”, quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari; 2) sotto la denominazione di “forze armate dello Stato”, le forze militari suindicate.




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