Art. 21 Codice Penale Militare Pace - Delitti comuni commessi da militari.

Per i delitti indicati nell'articolo 264, commessi da militari, ancorché fuori del territorio dello Stato, si applicano le disposizioni della legge penale comune. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata fino a un sesto. Articolo abrogato dall’articolo 5, legge 23 marzo 1956 n. 167.




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