Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice può astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, può, nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna. Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, può diminuire la pena da un terzo a due terzi.