Art. 212 Codice Penale Militare Pace - Istigazione a commettere reati militari.

Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l’istigazione. La stessa pena si applica se l’istigato è un militare in congedo illimitato, e l’istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l’art. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare. Se il colpevole è superiore dell’istigato, la condanna importa la rimozione.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace