Art. 213 Codice Penale Militare Pace - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Il militare, che commette alcuno dei fatti d’istigazione o di apologia indicati nell’articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo. Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.




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