Art. 214 Codice Penale Militare Pace - Militari in congedo.

Le disposizioni dell’articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché l’istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell’articolo 7 del codice penale militare di pace, l’applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.




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