Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all’amministrazione militare, se l’appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 dicembre 1991, n. 448 (Gazz. Uff. 18 dicembre 1991, n. 50 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, limitatamente alle parole «ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri»; con sentenza 9-18 luglio 2008, n. 286 (Gazz. Uff. 23 luglio 2008, n. 31 - Prima serie speciale) ha dichiarato, tra l’altro, l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l'uso momentaneo, l'abbia immediatamente restituita.