Le pene militari principali sono: 1) la morte; (1) 2) la reclusione militare. La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo e della reclusione. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.