Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell’articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive. Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d’onore, nelle circostanze indicate nell’articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.