La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell’articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell’articolo stesso: 1) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 2) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; 3) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona; 4) 4) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata. Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61 del codice penale o nell’articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell’articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell’articolo stesso. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.