Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni. La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell’abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell’articolo precedente, o se alcuna di dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61 del codice penale o nell’articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.