Art. 233 Codice Penale Militare Pace - Furto d’uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.

Si applica la reclusione militare fino a sei mesi: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; (1) 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno; 3) se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo. Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell’articolo 231. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-10 gennaio 1991, n. 2 (Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 233, primo comma, n. 1, c.p.m.p., nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.




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