Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso a danno dell’amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità. La condanna importa la rimozione.