Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all’amministrazione militare, la pena è aumentata. Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.