Art. 236 Codice Penale Militare Pace - Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.

E’ punito con la reclusione militare fino a sei mesi: 1) il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore; 2) il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all’amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.




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