Art. 238 Codice Penale Militare Pace - Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato.

E’ punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi.




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